0831 1
Assicurazione Mutuo

Assicurazione Mutuo

Assicurazione sul mutuo:
le 5 cose che devi sapere e l’unica proposta seria che devi valutare

Met Life Per Agenzia Assicurativa Franco Cito

Met Life Per Agenzia Assicurativa Franco Cito

E’ possibile che durante il periodo di rimborso di un mutuo ipotecario, si verifichino degli eventi naturali che possono danneggiare l’immobile oggetto del finanziamento o accadimenti che possono pregiudicare la capacità di rimborso del mutuatario. Come la perdita del lavoro, infortuni, malattia o morte. Per questo esistono polizze assicurative che mettono al riparo da questi rischi tutelando sia la banca sia il cliente nel caso di imprevisti che impediscano di onorare gli impegni presi.

Cos’è

Si tratta di una polizza assicurativa che richiede il pagamento di un premio da versare periodicamente o anticipatamente in un’unica soluzione e che impegna la compagnia assicuratrice a corrispondere un indennizzo nel caso si verifichino gli eventi assicurati. In caso di estinzione anticipata del mutuo, la compagnia assicuratrice ha l’obbligo di restituire il premio non goduto, come previsto dal Regolamento dell’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (ex Isvap). In caso di surroga, per continuare a usufruire delle coperture assicurative è necessario invece stipulare una nuova polizza perché la vecchia decade.

Chi può farla

L’assicurazione può essere sottoscritta da tutti coloro che stanno per stipulare un mutuo (anche se si funge da garante) e da chi già possiede un mutuo e vuole garantirsi una forma di protezione. Per stipulare una polizza è necessario essere residenti in Italia e avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Il mutuo, oltre che in euro, deve essere contratto in italiano con una banca o con un intermediario finanziario che abbia sede in Italia.

L’assicurazione sul mutuo è obbligatoria?

Quando si stipula un mutuo è obbligatorio sottoscrivere una polizza furto-incendio. E’ invece facoltativa la polizza protezione mutuo che serve a garantire la capacità di rimborso delle rate nel caso si verifichino eventi come malattia, morte, perdita di lavoro. Tuttavia, a causa delle maggiori garanzie richieste dalle banche in questi anni di crisi, le polizze protezione mutuo sono in qualche caso imposte come condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento. Quanto ai costi, le polizze sulla vita possono essere molto onerose e incidere significativamente sulla rata del mutuo se si è scelto di versare il premio periodicamente. Si ricorda che oggi, per legge (Decreto Liberalizzazioni), le banche (o gli intermediari finanziari) hanno l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di compagnie assicurative che non hanno legami con la banca stessa o con il gruppo di appartenenza.

 

Quali sono le tutele

Dipende dagli eventi che si verificano e dagli accadimenti assicurati. In caso di morte o di invalidità permanente del mutuatario, la compagnia assicuratrice versa ai beneficiari indicati nella polizza un importo pari alla somma ancora da rimborsare. Se invece si tratta di eventi temporanei (ad esempio perdita del posto di lavoro o malattia) l’assicurazione versa alla banca (o all’ente erogante) le rate del finanziamento per tutto il periodo di inabilità del titolare del mutuo. La polizza incendio e scoppio, l’unica obbligatoria, tutela infine il mutuatario da eventuali danni all’immobile.

5 Quali sono le condizioni da valutare per la scelta

Per non incorrere in brutte sorprese, prima di sottoscrivere una polizza, è necessario valutare alcuni aspetti importanti. Come: accertarsi di che tipo siano le tutele reali offerte dalla polizza, se sono irrevocabili o se possono essere modificate nel corso del tempo. Si consiglia inoltre di appurare se le garanzie accessorie valgano per tutta la durata del contratto di mutuo e non solo per qualche anno. Altri elementi da valutare sono: l’entità delle commissioni percepite da chi sta proponendo la polizza (perché questo valore incide sulla rata da pagare), quali siano le eventuali clausole di esclusione che possono restringere le garanzie della polizza, le franchigie e le modalità di recesso.

LA SOLUZIONE MIGLIORE:

Mutuo Vivo

L’assicurazione per il mutuo di MetLife che protegge la proprietà della tua casa.

Come Partner di Fiducia autorizzato dalla METFILE Assicurazioni Vi Propongo

Mutuo Vivo di MetLife è la polizza sulla vita che mette al sicuro la casa che hai acquistato, permettendoti di estinguere il mutuo anche in caso di decesso o invalidità permanente di chi si fa carico delle spese del prestito, senza mettere a repentaglio la proprietà dell’investimento.

  • Garantisci alla tua famiglia il pagamento del mutuo in caso di decesso e di invalidità permanente totale di chi si fa carico del pagamento delle rate
  • Puoi stipulare la polizza per un mutuo che stai per accendere – anche in sostituzione di uno meno conveniente – o per uno già in essere. Puoi scegliere in libertà l’importo da assicurare in modo da coprire l’importo residuo.
  • Paghi il premio, particolarmente conveniente, in piccole rate mensili e gli ultimi anni di copertura sono gratuiti. Puoi proporre il preventivo di Mutuo Vivo anche alla tua banca, perché rispetta le caratteristiche previste per le polizze vite a protezione dei mutui.
  • Il premio è detraibile fiscalmente mentre la somma versata ai beneficiari non è diminuita dalle tasse di successione, né pignorabile o sequestrabile.
  • Se devi sottoscrivere una polizza a garanzia del MUTUO ti consiglio di richiedere un preventivo.
    Avrai modo di verificare tu stesso che puoi risparmiare fino al 50% rispetto a quanto ti propone il tuo agente immobiliare o la tua banca.

     

    [contact-form][contact-field label=”Nome” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Sito web” type=”url” /][contact-field label=”Messaggio” type=”textarea” /][/contact-form]

     

Polizza Vita

Polizza Vita

Polizze Vita e Polizze TCM

A differenza delle Assicurazioni contro i Danni che svolgono una funzione indennitaria (ovvero corrispondono un indennizzo in caso di evento dannoso), le Assicurazioni sulla Vita svolgono una funzione previdenziale e cioè permettono all’Assicurato di costituirsi un capitale per il futuro se ne avrà bisogno, ma in questo caso il rischio assicurato non è necessariamente dannoso.

In realtà i rischi assicurabili con le Assicurazioni sulla Vita sono essenzialmente due :

  • Il rischio di morte. Pensiamo al padre di famiglia unico  percettore di reddito che perde il posto di lavoro e ha sulle spalle una famiglia con un mutuo da pagare per l’acquisto della prima casa. In caso di morte lascerebbe in seria difficoltà sua moglie suo figlio. Un’Assicurazione che contempli il Caso Morte tamponerebbe il problema perché assicurerebbe un capitale agli eredi che potrebbero affrontare le difficoltà di una perdita cosi importante. Rientra in questa categoria l’Assicurazione Vita Temporanea Caso Morte che analizzeremo tra un pò.
  • Il richio di sopravvivenza. Potrebbe sembrare paradossale parlare di sopravvivenza associandola ad un rischio ma è proprio così. Pensiamo al caso in cui tra 15 anni c’è la possibilità che per qualsiasi motivo io debba esborsare un capitale abbastanza consistente. Il rischio è proprio la mia sopravvivenza tra 15 anni e il problema sorgerebbe se a quell’epoca non avessi la disponibilità dell’intero capitale. Un esempio potrebbe essere quello del padre di famiglia che tra 15 anni dovrà mantenere suo figlio per gli studi universitari e sostenere i relativi costi. Stipulando un’Assicurazione sulla Vita con la finalità di costituire un dato capitale tra 15 anni, inizierà oggi a versare mensilmente o annualmente un premio contenuto che sarà accantonato e sul quale matureranno interessi. Rientrano in questa categoria le Assicurazioni Vita Rivalutabili, le Assicurazioni Vita Unit Linked e le Assicurazioni Vita Index Linked.

Le Assicurazioni sulla Vita sono : impignorabili, insequestrabili e non rientrano nell’asse ereditario.

Spesso, le Assicurazioni sulla Vita reperibili in commercio sono di tipo Misto e assicurano entrambi i rischi appena visti (sia il caso di morte che il caso di sopravvivenza a una data epoca) con lo stesso obiettivo di rendere disponibile, in entrambi i casi, (se la morte sopravviene prima della scadenza contrattuale o se alla scadenza contrattuale si è in vita) un capitale per affrontare le difficoltà.

Assicurazione Vita Temporanea Caso Morte -TCM

Con l’Assicurazione Caso Morte (o Temporanea Caso Morte) il Contraente, dietro pagamento di un premio, trasferisce il rischio di morte dell’Assicurato alla Compagnia di Assicurazione la quale, in caso di decesso durante il corso del contratto (ecco perché “Temporanea”), erogherà al Beneficiario il Capitale o la Rendita stabilita.

Se il Contraente e l’Assicurato sono la stessa persona siamo in presenza di un’Assicurazione sulla Vita Propria : Stipulo un’Assicurazione Caso Morte e indico mia moglie come Beneficiario della prestazione nel caso in cui dovessi venire a mancare. Ho stipulato un’Assicurazione sulla mia vita. Sono il Contraente e l’Assicurato del contratto.

Se il Contraente e l’Assicurato sono due soggetti distinti si parla invece di Assicurazione sulla Vita di un Terzo : Stipulo un’Assicurazione Caso Morte indicando mia moglie come Assicurato e mio figlio come Beneficiario. In questo caso se mia moglie dovesse venire a mancare, mio figlio avrebbe diritto alla prestazione da parte dell’Assicuratore. Ho stipulato un’Assicurazione sulla vita di mia moglie. Sono il Contraente del contratto mentre mia moglie è l’Assicurato. Il Codice Civile prevede che “L’Assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto.” (Art. 1919).

 

L’Assicurazione Caso Morte copre anche il suicidio dell’Assicurato?

Si, se questo avviene dopo due anni dalla stipula del contratto. Lo prevede l’Art. 1927 del Codice Civile. La ragione sta nel fatto che è altamente improbabile che un soggetto che oggi decida di togliersi la vita attenda due anni per farlo.

 

La Proposta

E’ necessario, prima della stipula del contratto, compilare la “Proposta di Assicurazione” nella quale, oltre alle generalità del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario e alle informazioni finalizzate alla valutazione dell’adeguatezza del contratto, dovranno essere indicate :

  • le informazioni relative allo stato di salute e ai precedenti sanitari dell’Assicurato;
  • le informazioni relative agli hobbies e agli sports praticati dall’Assicurato;
  • le informazioni relative all’attività professionale dell’Assicurato;

Questo consentirà all’Assicuratore una corretta valutazione del rischio, l’eventuale accettazione dello stesso e la determinazione del premio da pagare.

Se l’Assicurato è a contatto con sostanze cancerogene per via della sua professione, se fuma o se ha dei precedenti sanitari importanti, l’Assicuratore può rifiutarsi di assumere il rischio o può assumerlo chiedendo un sovrappremio (un premio aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla tariffa per un soggetto sano).

 

Il Periodo di Carenza

Per soggetti con più di 60 anni o per somme assicurate superiori al limite stabilito dalla Compagnia viene solitamente richiesta una visita medica preventiva. In tutti gli altri casi non è necessaria, ma la validità della copertura inizia dopo 6 mesi dalla stipula del contratto. Questo periodo iniziale durante il quale la copertura, pur essendo stato pagato il premio, non è efficace è chiamato “periodo di carenza”. Per evitare la carenza bisognerà sottoporsi a visita medica e consegnare, con la Proposta di Assicurazione, il rapporto della stessa.

Per alcune patologie come la sindrome da immunodeficienza (AIDS), le Compagnie prevedono solitamente una carenza di 5 anni nel caso in cui non sia prevista la visita medica o di 7 anni nel caso in cui sia prevista ma l’Assicurato si rifiuta di sottoporsi al test. Anche in questi casi, per rendere immediatamente efficace la copertura, bisognerà sottoporsi al test di sieropositività e consegnarne l’esito.

 

Le Esclusioni

E’ escluso dalla garanzia il decesso causato da :

  • suicidio dell’Assicurato (quando questo avvenga entro i primi due anni dalla stipula del contratto);
  • dolo del contraente o del beneficiario;
  • partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;
  • partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra;
  • incidente di volo su aerei non di linea, non autorizzati o con pilota privo di brevetto.

 

Tipologie di Capitale Assicurato

Durante la stipula del contratto viene stabilito il Capitale Assicurato, ovvero la prestazione che la Compagnia dovrà garantire se il decesso dell’Assicurato dovesse aver luogo durante la durata del contratto. Il Capitale Assicurato può essere costante (rimane lo stesso per tutta la durata del contratto), crescente (cresce di una percentuale prestabilita ogni anno) o decrescente (decresce ogni anno; solitamente questa tipologia è utilizzata in affiancamento al Mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione. Il Capitale Assicurato diminuirà ogni anno nella stessa misura del debito residuo).

 

Assicurazione Complementare Infortuni

Spesso la garanzia principale (il decesso dell’Assicurato) viene integrata, a fronte di un incremento del premio dovuto, con una garanzia accessoria chiamata Complementare Infortuni che garantisce generalmente il raddoppio del Capitale Assicurato in caso di morte avvenuta per infortunio o la triplicazione dello stesso in caso di morte avvenuta per infortunio dovuto a incidente stradale (in auto).

 

Come confrontare le varie Offerte?

Bisogna fare attenzione a non confondere l’Assicurazione Caso Morte con la garanzia Caso Morte dell’Assicurazione Infortuni. Quest’ultima, infatti, copre esclusivamente il decesso avvenuto per infortunio ed esclude tutte le altre possibili cause. Il confronto tra le varie offerte reperibili sul mercato può essere fatto sulla tariffa. Esistono delle Compagnie che offrono premi più bassi rispetto ad altre per i fumatori e premi più alti per i non fumatori o viceversa. In alcuni casi la tariffa si riduce particolarmente per Capitali Assicurati che superano una certa soglia. Il consiglio è quello di valutare diverse proposte prendendo eventualmente in esame la garanzia Complementare Infortuni. Altra variabile da non sottovalutare e che incide pesantemente sulla determinazione del premio è la durata del contratto : Se a 40 anni decido di stipulare una Temporanea Caso Morte con una durata contrattuale pari a 10 anni, la Compagnia, a fronte di un determinato premio, si accollerà il rischio fino a quando avrò compiuto 50 anni. E se la durata contrattuale fosse di 20 anni? Va da se che la Compagnia accetta un rischio molto più alto, in quanto dovrà assicurare l’evento “morte” fino a quando avrò compiuto 60 anni. A fronte di questo, il premio che dovrò corrispondere sarà necessariamente più elevato.

 

Benefici Fiscali

L’Assicurazione Caso Morte è detraibile dalle imposte sul reddito nella misura del 19% del premio, fino ad un importo complessivo annuo di € 1.291,14 (fino al 2013 – redditi 2012).

 

Aggravamento e riduzione del rischio

Sono valide anche per l’Assicurazione Caso Morte le disposizioni previste per l’Aggravamento e la Riduzione del Rischio.

 

Dichiarazioni dell’Assicurato

Sono valide anche per l’Assicurazione Caso Morte le disposizioni previste per le Dichiarazioni dell’Assicurato.

 

Designazione e Revoca del Beneficiario

Sono valide anche per l’Assicurazione Caso Morte le disposizioni previste per la Designazione e la Revoca del  Beneficiario.

Contatti

Per richiedere
Informazioni e quotazioni veloci

Richiesta Informazioni