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Il Broker Assicurativo secondo la legge

Il Broker Assicurativo secondo la legge

Chi è il Broker di assicurazioni

DEFINIZIONE

La figura del Broker è definita dal Regolamento IVASS, l’Istituto per la Vigilanza Nazionale delle Assicurazioni (ex Isvap dal 1° gennaio 2013 ), n. 5 del 16/10/2006 come segue: “si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.”

L’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è definita dall’art.106 del D.Lgs n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private – come l’attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

CHE COSA FA UN BROKER

Il broker di assicurazione mette in contatto le imprese di assicurazioni con i potenziali assicurati interessati e fornisce assistenza a questi ultimi. Inoltre il broker può intervenire a supporto del perfezionamento e dell’esecuzione/gestione del contratto.

Il Broker Assicurativo è perciò più di un intermediario indipendente, è un vero e proprio consulente assicurativo qualificato che opera nell’interesse esclusivo del Cliente, in favore del quale si impegna a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni assicurative più convenienti dal punto di vista economico e più adatte a soddisfare le sue esigenze.

Grazie al broker il potenziale cliente può avere un immediato confronto di un’ampia varietà di prodotti e un’assistenza professionale che lo aiuti ad individuare i prodotti e gli strumenti più adatti alle sue esigenze.

QUALI SONO LE GARANZIE IN MERITO AL SERVIZIO OFFERTO DAI BROKER

L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa in Italia è regolamentato dal Dlgs 209/05 “Codice delle Assicurazioni private”, che ha istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), suddiviso in cinque sezioni, di cui la sezione B annovera i broker di assicurazione. Per l’iscrizione nel RUI sono necessari i seguenti requisiti :

  • onorabilità: il broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato fallito;
  • professionalità: il broker deve superare un esame specifico atto a garantire l’entrata nell’Albo di quei soggetti che abbiano una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo;
  • autonomia: il broker non deve avere vincoli con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela;
  • garanzie: il broker deve avere la copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale. Essa è destinata a coprire la sua Responsabilità per negligenze ed errori professionali ed è anche comprensiva della garanzia per l’infedeltà dei dipendenti.
Polizze RC Auto

Polizze RC Auto

Le Polizze RC Auto

La responsabilità civile autoveicoli (RCA o RC Auto) nell’ordinamento giuridico italiano si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, avverso il quale è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada.

 

La compagnia assicuratrice ha, a sua volta, obbligo a contrarre pagamento con tutti i possessori di veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi.

Funzionamento

Le polizze RC auto in Italia e in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus. In alternativa, esistono le assicurazioni RC auto con franchigia, che sono indipendenti dalla classe di merito, ma prevedono una franchigia di compartecipazione dell’assicurato al risarcimento del danno.

 

Il mercato viene segmentato per area geografica, età, anni di conseguimento della patente, tipologia di veicolo assicurato, in base all’entità e frequenza degli incidenti.

In particolare quest’ultimo parametro, che è solo uno degli indicatori che portano alla determinazione del premio, viene espresso secondo una scala costituita da varie posizioni, che possono essere perse o guadagnate dall’assicurato in base al numero dei sinistri. Tale posizione viene detta “classe di merito” ed evolve, in meglio o in peggio, ad ogni scadenza annuale. Il documento che certifica la classe di merito è detto attestato di rischio.

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Fideiussioni e Cauzioni

Fideiussioni e Cauzioni

Fideiussioni e Cauzioni

La  Fideiussione Assicurativa è lo strumento attraverso  il quale il fideiussore, in via solidale
con il soggetto tenuto ad adempiere un’obbligazione, assume su di sé l’onere del risarcimento
del danno conseguente alla mancata esecuzione totale o parziale.

La cauzione può essere prevista da una legge; dalla volontà contrattuale delle parti, oppure
richiesta nell’ambito di procedimenti giudiziari. La cauzione, originariamente definita nella
forma di “deposito in numerario” ed oggi rappresentata dal “titolo di polizza”, consente di
evitare l’immobilizzo di danaro, titoli o la prestazione di garanzia reale, senza impatto sulla
liquidità bancaria ma, creando unicamente “impegni di firma”.

A fronte del pagamento del premio di polizza, il cui tasso % è commisurato alla natura,
durata ed onerosità dell’impegno da garantire, il beneficiario, sia esso pubblico che privato,
è sollevato dall’alea che consegue all’eventualità del mancato rispetto degli obblighi assunti.

Visita il sito istituzionale dedicato
alle Polizze Fideiussioni
e Polizze Cauzioni

Fideiussioni e Cauzioni

Polizze Fideiussioni e Cauzioni

 

 

 

 

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Attestazione Capacità Finanziaria Autotrasportatori

Attestazione Capacità Finanziaria Autotrasportatori

L’attestazione di capacità finanziaria per gli autotrasportatori.

Sin dal 2012 abbiamo assistito alla corsa alla cosiddetta ACF (attestazione di capacità finanziaria) che ha coinvolto decine di migliaia di autotrasportatori su tutto il territorio nazionale. La prima tranche di autotrasportatori ha dovuto presentare l’attestazione entro giugno 2012, per un valore pari a 9.000 per il primo veicolo ed 5.000 per ogni veicolo successivo; mentre la seconda tranche scadeva a sei mesi esatti di distanza, in dicembre 2012.

Ancora oggi registriamo una differenza di interpretazione delle norme emanate da parte degli uffici provinciali ; esistono infatti uffici che prediligono le RC vettoriali, altri le RC professionali, ma in alcuni casi valgono anche le RCT; si vede insomma proprio di tutto. Alcuni uffici accettano solo le attestazioni emesse dalle 107, altri ritengono valide anche le attestazioni delle 106. Il revisore dei conti viene accettato ovunque. Comunque basta trovare la soluzione adeguata.

LA SOLUZIONE PIU’ PRATICA

Se qualche cliente fa ancora il giro di tutte le compagnie assicurative alla ricerca dell’araba fenice, altri si sono rassegnati alla soluzione bancaria; ma la soluzione più pratica, sia a livello di raccolta documentale che a livello di accettazione, senza intaccare il castelletto bancario, è sicuramente rappresentata dalla attestazione rilasciata da un revisore dei conti iscritto all’albo; non tutti i revisori, ovviamente, effettuano questo tipo di attestazione; alcuni invece come nel nostro caso si sono focalizzati su questa particolare attività, erogando pertanto un servizio apprezzato dalla clientela finale, quanto ovviamente dagli intermediari che risolvono un problema anche sensibile alla loro clientela.

Sul mercato si possono trovare alcuni specialisti che offrono questi servizi ad un costo prefissato e molto facile da calcolare; normalmente per il primo mezzo per il quale si deve rilasciare l’attestazione viene richiesto un costo minimo di 300; ogni veicolo ulteriore viene attestato ad un costo di 125 per veicolo.

Le nostre tariffe sono migliorative!

Per richiede una consulenza gratuita ed un primo preventivo AGEVOLATO
non esitate a contattarci.

Attestazione di capacità finanziaria per gli autotrasportatori.

Attestazione di capacità finanziaria per gli autotrasportatori.

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Polizze RC Professionali

Polizze RC Professionali

Polizze RC Professionali Obbligatorie

E’ Entrato in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc. La polizza professionale è stata prevista dalla Riforma delle Professioni  (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

La polizza RC professionale tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Polizze RC Professionali Disponibili

Polizze RC Professionale

Polizze RC Professionale

 

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