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Chi è il Broker di assicurazioni

DEFINIZIONE

La figura del Broker è definita dal Regolamento IVASS, l’Istituto per la Vigilanza Nazionale delle Assicurazioni (ex Isvap dal 1° gennaio 2013 ), n. 5 del 16/10/2006 come segue: “si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.”

L’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è definita dall’art.106 del D.Lgs n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private – come l’attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

CHE COSA FA UN BROKER

Il broker di assicurazione mette in contatto le imprese di assicurazioni con i potenziali assicurati interessati e fornisce assistenza a questi ultimi. Inoltre il broker può intervenire a supporto del perfezionamento e dell’esecuzione/gestione del contratto.

Il Broker Assicurativo è perciò più di un intermediario indipendente, è un vero e proprio consulente assicurativo qualificato che opera nell’interesse esclusivo del Cliente, in favore del quale si impegna a reperire presso il mercato nazionale ed estero le soluzioni assicurative più convenienti dal punto di vista economico e più adatte a soddisfare le sue esigenze.

Grazie al broker il potenziale cliente può avere un immediato confronto di un’ampia varietà di prodotti e un’assistenza professionale che lo aiuti ad individuare i prodotti e gli strumenti più adatti alle sue esigenze.

QUALI SONO LE GARANZIE IN MERITO AL SERVIZIO OFFERTO DAI BROKER

L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa in Italia è regolamentato dal Dlgs 209/05 “Codice delle Assicurazioni private”, che ha istituito il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), suddiviso in cinque sezioni, di cui la sezione B annovera i broker di assicurazione. Per l’iscrizione nel RUI sono necessari i seguenti requisiti :

  • onorabilità: il broker non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato fallito;
  • professionalità: il broker deve superare un esame specifico atto a garantire l’entrata nell’Albo di quei soggetti che abbiano una preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo;
  • autonomia: il broker non deve avere vincoli con Compagnie di assicurazione e deve dimostrare la diversificazione della sua clientela;
  • garanzie: il broker deve avere la copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale. Essa è destinata a coprire la sua Responsabilità per negligenze ed errori professionali ed è anche comprensiva della garanzia per l’infedeltà dei dipendenti.